Descrizione
Istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede
A chi è rivolto
- agli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co.2 e 3);
- agli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co.4);
- agli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- agli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
Descrizione
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per Servizi Elettorali, con circolare n. 65/2026 del 15/10/2026, ha comunicato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. L’articolo 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Ambito di applicazione e categorie di elettori “fuori sede”
La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1). Non si applica alle elezioni amministrative e regionali. Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
Come fare
Termini e modalita’ di presentazione e di revoca della domanda
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
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Cosa serve
Modalità di presentazione della domanda
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6). Essa contiene l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.
Si pubblica, al riguardo, un modello di domanda, in formato pdf editabile, da inviare a protocollo@comune.guarcino.fr.it o consegnare a mano presso Comune di Guarcino – Uff. Elettorale – Via Alfonso Milani 1.
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
Si evidenzia, al riguardo, che l’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
Revoca. La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.
Quanto costa
gratuito
Procedure collegate all'esito
Istruttoria. Il Comune di temporaneo domicilio verifica:
- 1. Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- 2. l’appartenenza del Comune di iscrizione elettorale a una Regione diversa;
- 3. la durata minima della permanenza (nove mesi) o della sua cura o assistenza (tre mesi) e, per i commi 4 e 5, che la data della consultazione ricada nel periodo;
- 4.la completezza della documentazione allegata.
Non ammissione. Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto “fuori sede” il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (comma 9).
Assegnazione alle sezioni. Gli elettori ammessi al voto “fuori sede” sono distribuiti nelle sezioni ordinarie.
Attestazione di ammissione. Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata (comma 8). L’attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
Dott.ssa Rossella Sugamosto
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Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026, 08:34